Art. 2.

      1. Per la realizzazione dei fini indicati all'articolo 1, la consulenza e la docenza relative all'educazione motoria e sportiva sono affidate a:

          a) personale abilitato per le classi di concorso A029 e A030 di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 30 gennaio 1998, n. 39, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998;

          b) personale in possesso di diploma di istituto superiore di educazione fisica (ISEF) o di laurea in scienze motorie che ha conseguito l'abilitazione o l'idoneità all'insegnamento nella scuola primaria.